Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, al personale addetto al controllo.

I viaggiatori che all’atto dei controlli risultino sprovvisti del titolo di viaggio o che presentino un titolo di viaggio non valido sono tenuti, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice, anche al pagamento di una sanzione amministrativa da 40 a 200 volte il prezzo minimo del biglietto riferito al primo scaglione chilometrico.

All’utente titolare di regolare abbonamento nominativo, che non sia in grado di esibirlo all’agente accertante, è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento se entro 48 ore successive all’accertamento presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici dell’impresa di trasporto pubblico. Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicherà la sanzione di cui al precedente punto. Si precisa che per i verbali elevati nei confronti dei minori, i termini di cui sopra elencati decorrono dalla notifica del verbale ai genitori.

I viaggiatori saranno passibili delle sanzioni amministrative (da € 40.00 a € 200.00) previste dalla L.R. 26/05/09 n. 12:

  • per la mancanza o la non validità di biglietti o abbonamenti;
  • per la mancanza della obliterazione su biglietti ed abbonamenti;
  • per la mancanza del numero di tessera sugli abbonamenti;
  • per la mancanza del tesserino di riconoscimento per gli abbonamenti.

Con l’applicazione delle modalità riguardanti la bigliettazione per i servizi svolti dalla società Contram Mobilità S.C.p.A., le sopra riportate casistiche subiranno delle sostanziali modifiche. A tal proposito si invita a visionare il sito www.contrammobilita.it ed a scaricare il pdf sulle Norme per la biglietteria a terra

COME PAGARE LA SANZIONE

I sanzionati possono estinguere la sanzione con le seguenti modalità:

  • il sanzionato maggiorenne può pagare direttamente il minimo della sanzione direttamente nelle mani dell’agente verbalizzante;
  • il sanzionato maggiorenne può pagare la medesima somma, entro 48 ore dalla verifica, direttamente presso gli uffici Contram S.p.A. indicati nel verbale stesso o mediante vaglia postale;
  • qualora il sanzionato sia invece in possesso del titolo regolare, ma non lo avesse esibito al momento della verifica è ammesso a pagare entro 72 ore la doppia tariffa della stessa corsa presso gli uffici della Contram S.p.A.;
  • entro la scadenza di 60 giorni dall’emissione del verbale il sanzionato maggiorenne può procedere alla oblazione con il pagamento previsto all’art. 9 della L.R. 33/1998 più eventuali spese di notifica con versamento sul c/c della Provincia (o del comune se si tratta di servizi urbani);
  • quando il sanzionato è un minore tutti i termini di pagamento di cui ai punti precedenti decorrono dalla notifica a colui che ne ha la potestà.

Uffici della Contram S.p.A. presso cui possono essere effettuati i pagamenti:

  • Sede centrale Camerino: Via Le Mosse 19/21, tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle 14:00;
  • Deposito Fabriano: Via Stelluti Scala, tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 12:30.